Dott. Andrea Bosco
Dottore in Ingegneria
Perito Analista Ricostruttore | Albo Penale dei CTU del Tribunale di Milano 1458 | Perito Assicurativo R.N.P.A. 6586
Informazioni e News
Approfondimenti e normative importanti.
Valore Probatorio delle Scatole Nere (Art. 145-bis Codice delle Assicurazioni)
Una delle novità più significative nel campo della ricostruzione dei sinistri stradali è l'introduzione dell'Art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni, che definisce il valore legale dei dati registrati dalle cosiddette "scatole nere" (black box) e altri dispositivi elettronici installati sui veicoli.
La norma stabilisce che, nei procedimenti civili, le risultanze di questi dispositivi formano piena prova dei fatti a cui si riferiscono. Questo significa che i dati registrati, come velocità, posizione, accelerazione e decelerazione, sono considerati una prova oggettiva e determinante per stabilire la dinamica e le responsabilità in un incidente.
L'efficacia di "piena prova" può essere contestata solo se la parte contro cui i dati sono prodotti riesce a dimostrare un mancato funzionamento o una manomissione del dispositivo. In assenza di tale prova contraria, i dati della scatola nera assumono un ruolo centrale e privilegiato nell'accertamento della verità. La legge prevede inoltre che le risultanze del dispositivo debbano essere rese disponibili a tutte le parti coinvolte nel sinistro, garantendo trasparenza e diritto di difesa.
Riforma Codice della Strada: Stretta sulla Guida Pericolosa
La recente riforma del Codice della Strada ha introdotto un deciso inasprimento delle sanzioni per i comportamenti ritenuti più pericolosi. La tolleranza zero è la linea guida contro chi guida in stato di alterazione.
Per i recidivi della guida in stato di ebbrezza è ora previsto l'obbligo di installare l'Alcolock, un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se rileva un tasso alcolemico superiore a zero. Anche la normativa sugli stupefacenti è stata resa più stringente: non è più necessario dimostrare lo stato di alterazione, ma basta la positività a un test rapido per far scattare la revoca della patente.
Giro di vite anche per l'uso dello smartphone al volante: la sospensione della patente (da 15 a 60 giorni) è ora prevista fin dalla prima infrazione, insieme a una sanzione pecuniaria più elevata.
Nuove Norme per Neopatentati e Ciclisti
La riforma del Codice della Strada ha posto un'enfasi particolare sulla protezione degli utenti più vulnerabili e sulla formazione dei nuovi conducenti.
Una delle norme più importanti è l'introduzione dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri quando si sorpassa un ciclista, una misura volta a ridurre drasticamente il rischio di incidenti. Per i neopatentati, invece, il periodo durante il quale non è consentito guidare veicoli di grossa potenza è stato esteso da uno a tre anni. Inoltre, sono state definite nuove regole per le esercitazioni pratiche, che dovranno includere obbligatoriamente guide certificate in condizioni di guida notturna e in autostrada.
Tecnologia e Ricostruzione dei Sinistri: l'Era dell'EDR
L'infortunistica stradale si avvale di strumenti sempre più sofisticati per garantire analisi precise e oggettive. Oltre alle scatole nere assicurative, l'innovazione più rilevante è l'introduzione dell'Event Data Recorder (EDR), obbligatorio su tutte le auto di nuova immatricolazione dal 7 luglio 2024.
Questo dispositivo, integrato dal costruttore, registra una serie di parametri tecnici cruciali (velocità, frenata, angolo di sterzata, attivazione degli airbag) nei secondi immediatamente precedenti e successivi a un impatto. I dati dell'EDR, uniti alle informazioni fornite dai Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) e ai rilievi della scena del sinistro effettuati con droni e laser scanner 3D, costituiscono una base di dati fondamentale per una ricostruzione scientifica e inconfutabile della dinamica di un incidente.
Velocipedi e Monopattini Elettrici
L'art. 50 del C.d.s. definisce i velocipedi elettrici e a pedalata assistita. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche' con questa modalita' il veicolo non superi i 6 km/h. (163)
Con l'entrata in vigore della Legge 28.02.2020 n.8, a partire dal 01.03.2020, i monopattini elettrici sono assimilati ai velocipedi ed i loro conducenti devono rispettare quanto indicato negli art. 50 e 182 del C.d.s.
I monopattini elettrici potranno quindi circolare solo sulle strade ove consentita la circolazione dei velocipedi, ma non potranno circolare sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali. Nel case fosse presente una pista ciclabile, devono circolare su di essa, così come i velocipedi.
Se monopattini o velocipedi si dovessero trovare a circolare al di fuori dei centir abitati, i loro conducenti sono tenuti ad indossare giubbotti autoriflettenti da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba.
Entro fine Marzo 2024, entreranno in vigore le nuove norme del Decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023, che prevedono per i monopattini elettrici l'assicurazione obbligatoria, l'uso del casco per un'età del conducente compresa tra 14 e 18 anni e la targatura del mezzo.
Circolazione in Rotatoria
Il comportamento che si deve tenere nell'approssimarsi ad affrontare un'intersezione rotatoria è regolamentato dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 22/03/17 prot. 6935. Se l'accesso della rotatoria non è preceduto dal segnale di dare precedenza, vige l'art. 145 del Codice della Strada, pertanto i veicoli all'interno della rotatoria dovranno concedere la precedenza ai veicoli che si immettono. In Italia la maggior parte delle rotatorie hanno il segnale di dare precedenza prima dell'immissione, pertanto i veicoli all'interno della rotatoria hanno la precedenza su quelli che si immettono. La rotatoria è considerata un'intersezione e le uscite di essa possono essere considerate delle svolte.
Rotatorie ad una sola corsia di marcia:
Prima dell'immissione non è necessario attivare l'indicatore di direzione sinistro, ma prima di imboccare il braccio di uscita bisogna inserire l'indicatore di direzione destro.
Rotatorie a più corsie di marcia:
Se si intende proseguire dritto o svoltare a destra non è necessario attivare l'indicatore di direzione sinistro, ma prima di imboccare il braccio di uscita bisogna inserire l'indicatore di direzione destro.
Se si intende svoltare a sinistra è necessario attivare l'indicatore di direzione sinistro, ma prima di imboccare il braccio di uscita bisogna inserire l'indicatore di direzione destro.
Fermata e Sosta del Veicolo
Sosta e fermata sono due situazioni differenti. La fermata è quella sospensione della marcia che avviene solo per un breve periodo e prevede che il conducente sia sempre pronto a riprendere la marcia tempestivamente. La fermata, seppur consentita anche dove vige il divieto di sosta non deve in ogni caso creare intralcio alla circolazione degli altri utenti della strada. Il divieto di fermata è indicato con il segnale circolare di prescrizione con cornice rossa, sfondo blu e due bande diagonali rosse incrociate tra loro.
La sosta si protrae nel tempo e prevede la discesa del conducente dal veicolo. Il divieto di sosta è indicato con il segnale circolare di prescrizione con cornice rossa, sfondo blu e una banda diagonale rossa.
L'accensione delle luci di emergenza non ci autorizza a fermate o soste irregolari, a meno che il veicolo non sia più in grado di marciare. In tal caso, va predisposto a distanza adeguata il triangolo di emergenza ed è necessario chiamare subito il soccorso stradale.
Anche in assenza del segnale di divieto di sosta, questa è vietata nei seguenti casi:
- a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
- d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
- h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
- h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Attraversamento della Carreggiata
L'attraversamento è regolamentato dall'art.190 del C.d.s. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri.
E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.